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Whistleblower

Cos’è

Chi è il Whistleblower?

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga o denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

– Dipendenti pubblici;

– Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;

– Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato;

– Collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;

– Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;

– Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

A cosa serve

Il whistleblowing è una segnalazione di un presunto illecito e prevede la protezione delle persone che segnalano violazioni e illeciti. Il dipendente pubblico che segnala un illecito non può essere, sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Come si accede al servizio

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso diversi canali:

Luoghi in cui viene erogato il servizio

INDIRIZZO: Via O. De Fiore, Maida (CZ)

CAP: 88025

ORARI

Per conoscere gli orari contattare la Segreteria Scolastica

EMAIL: czic82900n@istruzione.it

PEC: czic82900n@pec.istruzione.it

TELEFONO: 0968751016

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Tempi e scadenze

Segnalazione interna

la prima segnalazione va effettuata presso l’USR Regionale: con la Delibera n. 416/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.

Segnalazione esterna

Se non si ha risposta entro 3 mesi (6 in casi particolari) è possibile riportare la propria segnalazione all’ANAC:

L’Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l’ANAC. Whistleblowing – www.anticorruzione.it

Divulgazione pubblica

In caso di mancata risposta passati 3 mesi (6 in casi particolari) è possibile effettuare una denuncia pubblica.

La divulgazione pubblica può essere sia anonima che pubblica: in caso di denuncia anonima l’ANAC la gestirà come una nuova denuncia, non potendola abbinare a una in essere

In caso di denuncia non anonima sarà invece abbinata alla segnalazione esterna precedentemente fatta

Denuncia all’’utorità giudiziaria o contabile

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 (canale interno non previsto, non attivo o non conforme; la segnalazione al canale interno non ha avuto seguito; il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che ci sia rischio di ritorsione; il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse), è possibile effettuare una segnalazione esterna.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento:  Legge 190/2012;    Legge 179/2017;     D.lsg 24/2023;